Statuto

Articolo I. Denominazione – Sede
E’ costituita per iniziativa delle seguenti società: Dedem Automatica Srl nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Rizzi Riccardo ivi rappresentato per procura dal sig. Alessandro Lama, Harding Trading Srl nella persona del suo Amministratore Unico sig. Franco Sorte, Elmac Srl nella persona del suo amministratore unico sig. Tiziano Tredese, Cogan Srl nella persona del suo amministratore unico sig.ra Malagoli Susanna ivi rappresentata per procura dal sig. Luca Dalla Rosa, Tecnoplay S.p.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Zaccaria Mauro, Faro Games Com Srl nella persona del Consigliere sig. Mantica Piero Marcello (Consorziati Fondatori), un’organizzazione per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle imprese nella forma di Consorzio Volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, denominato
“CONSORZIO FEE”
Il Consorzio ha sede in Torre Boldone (BG) in Via G. Reich, 76. Con deliberazione del Comitato Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

Articolo II. Durata
La durata del Consorzio è stabilita in anni venticinque salvo ulteriori proroghe deliberate dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati.

Articolo III. Scopo – Oggetto
Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per scopo principale quello di raggruppare tutti i protagonisti della filiera dell’”Amusement” Italiano: produttori, importatori, distributori, operatori, gestori, parchi, sale giochi, family center, professionisti.
A tal fine il Consorzio si pone i seguenti obbiettivi:
*) identificare una proposta univoca da presentare alle istituzioni per la regolamentazione del settore del puro intrattenimento per famiglie che tenga in considerazione l’offerta e la domanda di un mercato in continua evoluzione;
*) analizzare e combattere le anomalie legislative, regionali, nazionali ed europee (Comma 7, Decreto Spettacolo Viaggiante, etc.) attraverso la creazione di un pool di consulenti, produttori/importatori e tecnici che possa essere pronto ad agire verso la UE, le regioni, le provincie, i comuni, e che diventi un punto di riferimento per il legislatore per la stesura di regolamenti e leggi;
*) creare un Codice Etico e un osservatorio delle apparecchiature con la creazione del marchio di legalità “Family Friendly” con un specifico disciplinare di prodotto in collaborazione con associazioni consumatori e enti di certificazione che dovranno validare un protocollo di produzione e di caratteristiche degli apparecchi;
*) supervisione ed organizzazione in proprio o per delega di attività fieristiche (FEE);
*) organizzazione di convegni, conferenze e attività di “lobbyng”;
*) creazione di un tavolo legale permanente;
*) creare gruppi di acquisto diretti ai consorziati;
Vi rientrano, inoltre, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica/legale alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all’oggetto sociale, nonché la divulgazione di notizie tecnico-legali su tali materie.
Il Consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai Consorziati strumentali al raggiungimento dei suoi scopi ed alla miglior efficienza dell’attività d’impresa dei Consorziati stessi attraverso il coordinamento della loro attività nei settori d’interesse del Consorzio.
Potrà intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell’attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l’espletamento di studi e ricerche di mercato; potrà promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà svolgere attività ausiliarie o connesse alle precedenti.
Più in generale il Consorzio potrà compiere, al solo fine di conseguire l’oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie – compresa altresì la prestazione di garanzie reali e personali, in specie fideiussioni, per obbligazioni contratte da terzi – mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo sociale; potrà anche richiedere contributi pubblici; partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti privati o pubblici, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.
Il Consorzio potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all’estero.

Articolo IV. Regolamento
Nell’apposito regolamento approvato entro 15 giorni dalla costituzione del Consorzio dall’Assemblea dei Consorziati con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie, sono previste le norme fondamentali concernenti la protezione giuridica dei risultati conseguiti dal Consorzio, gli obblighi di riservatezza da parte del Consorzio e di tutti i Consorziati.

Articolo V. Categorie di consorziati e requisiti ed ammissione dei Consorziati
Il Consorzio è costituito dai Consorziati Fondatori e dai Consorziati Aderenti. I primi sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio, mentre i secondi sono coloro che vi hanno aderito successivamente alla data di costituzione.
Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purchè ne condividano scopi e finalità, imprenditori e associazioni di categoria, sia residenti nel territorio dello Stato italiano sia residenti all’estero.
Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Comitato Direttivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Comitato. La domanda di ammissione dovrà motivare la richiesta, esprimendo il tipo di apporto con cui l’aspirante Consorziato ipotizza di contribuire agli obbiettivi perseguiti dal Consorzio, essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l’accettazione delle stesse nella loro integrità. La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell’attività effettivamente svolta e dell’indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Comitato Direttivo previo esame dell’istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammette o meno al Consorzio il soggetto richiedente. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi consortili possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici ed Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa. La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all’ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all’interessato stesso. L’ammissione al Consorzio comporta adesione ed accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e dell’obbligo di versamento entro il termine perentorio di 15 giorni della quota di partecipazione iniziale e della quota di gestione. La qualifica di Consorziato e l’esercizio dei diritti conseguenti, nonché l’assoggettamento agli obblighi di cui all’art. XI , decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine dei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto di restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.

Articolo VI. Fondo consortile – Contributi aggiuntivi
Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun Consorziato con il versamento di una quota di partecipazione iniziale, il cui ammontare è determinato per i Consorziati fondatori in ragione di Euro 750 (settecentocinquanta/00). Per i Consorziati che aderissero successivamente, la misura verrà stabilita con delibera del Comitato Direttivo all’atto della delibera di ammissione dei Consorziati Aderenti. Per effetto di delibera del Comitato Direttivo si possono prevedere quote “una tantum” che saranno versate da ciascuno dei consorziati secondo le modalità scelte dal Comitato Direttivo. Il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile, né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito. La quota versata da ogni consorziato verrà restituita in caso di recesso del Consorziato. Il Consorzio non può contrarre debiti verso intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

Articolo VII. Fondo di gestione
I Consorziati si obbligano al versamento di una quota consortile di gestione annuale per la totale copertura delle spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali.
E’ preclusa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali serviranno a coprire i costi di gestione, salvo che l’Assemblea ne deliberi l’imputazione al fondo consortile o ad altro fondo speciale da costituirsi.
Il Comitato Direttivo del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto all’attenzione dell’Assemblea, in base al quale valutare eventuali variazioni della quota annuale.
Ai nuovi Consorziati che aderissero al Consorzio successivamente alla sua costituzione, il Comitato Direttivo potrà richiedere, al momento dell’adesione, un contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione.
L’importo di detto contributo una tantum dovrà essere determinato dal Comitato Direttivo tenendo conto in primo luogo, quale forma di compensazione forfettaria, dell’attività svolta del Consorzio medesimo sino a quel momento e quindi, in secondo luogo, del vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo Consorziato acquisisce entrando a fare parte del Consorzio medesimo.

Articolo VIII. Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile. Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile ai sensi di legge.

Articolo IX. Intrasferibilità della quota
La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Parimenti non è consentita la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo.

Articolo X. Trasferimento dell’azienda
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda appartenente ad un’impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di Consorziato, sussistendone i requisiti previsti nel presente Statuto, salvo che il Comitato Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti il suo diniego al sub-ingresso con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all’acquirente l’azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.
La mancata comunicazione della cessione entro 6 mesi comporta l’immediata decadenza dell’azienda dal Consorzio.

Articolo XI. Obblighi dei Consorziati
I Consorziati debbono rispettare le norme statutarie e regolamentari.
Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i Consorziati.
I Consorziati sono obbligati a concorrere alla costituzione del fondo consortile; versare annualmente la quota consortile di gestione; assumersi ed adempiere a tutti gli altri obblighi economici a cui sono tenuti a norma del presente Statuto; ad attivarsi in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili; mantenere, sia all’interno sia all’esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili; a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Comitato Direttivo per la promozione del Consorzio; ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.
I Consorziati inoltre non debbono divulgare fatti o vicende relative all’attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati.

Articolo XII. Esclusione
Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Comitato Direttivo ratificata dall’Assemblea, il partecipante che: avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico; contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio; sia dichiarato interdetto o inabilitato; sia definitivamente condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; abbia cessato, qualora trattasi di impresa, l’attività economica. E’ inoltre escluso di diritto il Consorziato che versi in stato di manifesta insolvenza o venga dichiarato fallito. La decisione ha effetto immediato e il provvedimento, dovrà, a cura del Comitato Direttivo, essere iscritto senza indugio nel Registro delle Imprese e comunque nei termini di legge.
In deroga a quanto sopra previsto, per le inadempienze di minore gravità, è facoltà del Comitato Direttivo irrogare sanzioni e penalità economiche in alternativa al provvedimento di esclusione.
Più in generale, in caso di inadempimento degli obblighi consortili il Comitato Direttivo può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell’infrazione. Il ritardo superiore ad un anno nel pagamento della quota annua di copertura dei costi di gestione è in ogni caso giusta causa di esclusione.

Articolo XIII. Recesso
I Consorziati potranno recedere dal Consorzio con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata al Comitato Direttivo. I Consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata all’Organo Amministrativo, nei casi di scioglimento della rispettiva società – ente, o di cessazione definitiva dell’attività d’impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione Assembleare, purchè risultino dissenzienti rispetto a tale delibera. La decorrenza degli effetti del recesso verranno stabiliti dall’Assemblea nel Regolamento del Consorzio.

Articolo XIV. Effetti del recesso e della esclusione
Il Consorziato receduto avrà diritto alla restituzione della sola quota consortile ma non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsivoglia natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi, né per quanto attiene ai contributi una tantum iniziali alle spese e costi di gestione ed alle quote annuali di gestione. Il Consorziato escluso non avrà diritto alla restituzione di alcuna somma versata a qualsiasi titolo.
In ogni caso il Consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome e/o per suo conto prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.
A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio derivategli dall’appartenenza al Consorzio.
Il Consorziato receduto o escluso resta in ogni caso vincolato agli obblighi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti consorziali concernenti la riservatezza.

Articolo XV. Esercizio sociale – Bilancio – Divieto di distribuzione degli avanzi
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.
Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Comitato Direttivo dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio nel rispetto delle normative vigenti per l’approvazione da parte dell’Assemblea.
Quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo XVI. Organi Consorziali
Gli Organi del Consorzio sono:
.l’Assemblea dei Consorziati;
.il Tesoriere
.il Comitato Direttivo;

Articolo XVII. Assemblea dei Consorziati
L’Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti delle imprese consorziate o dai soggetti da questi nominati a tale incarico. Ogni Consorziato può anche farsi rappresentare da un altro Consorziato con delega scritta. Ogni delegato può rappresentare al massimo un Consorziato.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta di almeno un terzo dei Consorziati. La convocazione va effettuata con avviso personale da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo lettera raccomandata o utilizzando mezzi informatici di cui sia documentabile la ricevuta e deve contenere l’ora, il giorno, il luogo e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza da un Consorziato nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea dovrà farsi assistere da un segretario nominato dall’Assemblea.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.
Ogni Consorziato Aderente ha diritto ad un voto.
Ogni Consorziato Fondatore in ragione di un versamento al fondo consortile superiore a quello richiesto ai Consorziati Aderenti ha diritto a 5 voti.
Non ha diritto di intervento né di voto il Consorziato inadempiente agli obblighi consortili.
Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto a cura del segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente dell’Assemblea, e trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere visione.
E’ ammessa la possibilità che le Assemblee dei Consorziati si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo XVIII. Poteri e funzioni dell’Assemblea dei Consorziati
L’Assemblea dei Consorziati:
-decide sui progetti e sulle attività del Consorzio
-nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente del Comitato Direttivo e attribuisce le deleghe ai suoi membri;
-nomina e revoca il Collegio dei Revisori;
-determina gli eventuali emolumenti del Comitato Direttivo del Consorzio;
-approva il bilancio annuale, predisposto a cura del Comitato Direttivo, da depositarsi presso il Registro delle Imprese nei termini di legge;
-approva il bilancio preventivo potendo determinare specifici limiti di spesa per ogni capitolo di attività e, più in generale, deliberando in ordine ai criteri quantitativi e qualitativi di spesa e di gestione delle risorse;
-determina l’ammontare della quota di partecipazione iniziale al fondo consortile, da versarsi anticipatamente;
-determina le quote consorziali di gestione nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai Consorziati;
-delibera sulle modificazioni del presente statuto;
-delibera sullo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
-decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dal Comitato Direttivo.
Sono fatte salve le attribuzioni speciali riservate al Comitato Direttivo per il primo periodo di attività del Consorzio anche in deroga a quanto sopra previsto.

Articolo XIX. Quorum costitutivo e deliberativo
L’Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei voti dei Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei voti portati dai presenti.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le modificazioni del regolamento di cui all’art.IV, l’Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei voti dei Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo XX. Comitato Direttivo
Il Consorzio è amministrato da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea dei Consorziati. Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile. E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Il primo Comitato Direttivo è costituito dai sei Consorziati Fondatori che hanno il diritto di nominare il Presidente e il Vicepresidente e resterà in carica per cinque anni al termine del quale l’Assemblea procederà con le nomine dei nuovi membri con l’obbligo di nominare nel nuovo Comitato Direttivo almeno quattro Consorziati Fondatori. Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più membri del Comitato Direttivo senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi membri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Ordinaria.
Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei membri, si intende decaduto l’intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Comitato Direttivo. In tal caso, i membri restano in carica per la convocazione dell’Assemblea e per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Comitato Direttivo è insediato.
La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario. La partecipazione al Comitato direttivo è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.
Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno due membri.
I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, da inviarsi ai membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’invito dovrà contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui essa si svolgerà. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per la riunione. In difetto di tali formalità, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i membri, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Comitati Esecutivi composti da alcuni dei membri o ad uno o più dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La responsabilità dei componenti il Comitato Direttivo è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo XXI. Poteri del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell’Assemblea dei Consorziati.
Avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
Al Comitato Direttivo compete fra l’altro:
.approva le richieste di adesione al Consorzio, previa verifica dei requisiti dei richiedenti;
.nomina il Tesoriere, predispone il Regolamento Interno del Consorzio, cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio
.provvedere alla gestione del Consorzio secondo le direttive e le determinazioni dell’Assemblea dei Consorziati;
provvedere alla gestione del fondo consortile;
.compiere tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
.nominare institori nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
.predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo all’Assemblea per la sua approvazione;
.predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all’Assemblea per la sua approvazione;
.determinare le quote annuali di gestione dovute dai Consorziati stabilendone anticipazioni e conguagli da approvarsi dall’Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivo e d’esercizio;
.proporre all’Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai Consorziati;
.determinare l’eventuale contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione previsto per l’ammissione dei nuovi Consorziati;
.vigilare sull’andamento dell’attività consortile e sul comportamento dei singoli Consorziati;
.irrogare sanzioni o penalità;
.istituisce Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, predispone laddove sia necessario il regolamento di Ammissione e Partecipazione, prevedendo, se del caso, per talune attività consortili, la partecipazione di Aderenti osservatori e le quote di adesione che questi saranno tenuti a corrispondere al Consorzio,
.adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto, dallo Statuto e dai Regolamenti.
L’Organo Amministrativo inoltre esercita le seguenti funzioni:
.sorveglia le attività di ricerca decise dall’Assemblea dei Consorziati o commissionate in via residuale;
.cura la eventuale presentazione dei progetti alle Autorità Pubbliche;
.è responsabile della definizione delle modalità dei rapporti di collaborazione e del relativo trattamento economico delle risorse umane, degli acquisti di beni strumentali e di materiale di consumo e, in generale, controlla la gestione e cura l’attività di report economico-finanziario per l’Assemblea dei Consorziati;
.cura la valorizzazione dei risultati ed il loro trasferimento a terzi sulla base degli indirizzi assunti dall’Assemblea dei Consorziati;
.propone all’Assemblea dei Consorziati, convocata in via straordinaria, la concessione a singoli Consorziati o a terzi dei diritti di esclusiva sugli stessi risultati tutelati, comunque in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui all’art.4 del presente Statuto;
.cura la promozione del Consorzio al fine di aumentare il numero dei soci aderenti;
.esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribuiti dal presente Statuto Consortile o dai Regolamenti.

Articolo XXII. Il Presidente
Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati e Il Comitato Direttivo, con la facoltà di invitarvi le persone o le istituzioni la cui presenza ritiene utile per il miglior svolgimento dei lavori. Esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dai regolamenti e dalla legge.

Articolo XXIII. Collegio dei Revisori
Qualora la legge lo preveda o l’Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.

Articolo XXIV. Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per volontà della maggioranza dei due terzi dei voti dei Consorziati a condizione che i tre quarti dei voti dei Consorziati Fondatori si siano espressi in favore.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno tra i Consorziati facenti parte del Consorzio al momento della delibera di scioglimento eventuali residui attivi in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile a ciascun Consorziato imputabili a norma del presente Statuto.

Articolo XXV. Clausola compromissoria
Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati o fra Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da amministratori o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo da tre arbitri nominati secondo detto regolamento.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità; la sua decisione verrà riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003.
Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consorziati.

Articolo XXVI. Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.
F.to Tredese Tiziano
F.to Sorte Franco
F.to Zaccaria Mauro
F.to Lama Alessandro
F.to Della Rosa Luca
F.to Michele Carucci – 3203278162
F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

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